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Il diritto alla salute, all’igiene ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro rappresenta uno dei diritti fondamentali del lavoratore; il Nostro codice civile, all’art. 2087, recita: “L’imprenditore è tenuto ad adottare, nell’esercizio della impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. L’attuale disciplina della sicurezza sul lavoro, rappresentata dal decreto legislativo n. 81 approvato dal Consiglio dei ministri il 1° aprile 2008 in attuazione della legge 123 del 2007, che sostituisce il precedente D.Lgs. 626/’94 e le vecchie norme degli anni ’50 (D.P.R. 547/164/303), investe le aziende di nuovi e specifici obblighi procedurali finalizzati al conseguimento degli obbiettivi di sicurezza dettati dalla necessità di tutelare sia i lavoratori che il datore di lavoro nell’assolvimento dei propri oneri. Il decreto legislativo n. 81/2008 si applica a tutti i settori di attività, pubblici e privati, e stabilisce i criteri operativi per realizzare praticamente la prevenzione e la protezione sui luoghi di lavoro; le indicazioni contenute nel decreto delineano un quadro unico di riferimento nel quale trovano posto figure e procedure nuove che si sovrappongono, integrandole, a quelle già definite dalle norme precedenti in materia di igiene e sicurezza.Ai fini dell’applicazione del D. Lgs. 81/2008 si prescinde dal numero dei dipendenti occupati. Pertanto, basta occupare un solo lavoratore per dover osservare le disposizioni di legge in materia di sicurezza. Tra i doveri fondamentali a carico del datore di lavoro è di rilevante importanza l’obbligo di eseguire la valutazione di tutti i rischi lavorativi, dando vita a un documento di valutazione che dovrà:
Il D. Lgs. 81/2008 reca inoltre una totale rivisitazione del sistema sanzionatorio in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, allo scopo di garantire la rimodulazione degli obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti, del preposto, e di tutti gli altri soggetti coinvolti dal sistema di prevenzione degli infortuni sul lavoro.È previsto il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per gravi violazioni alla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, tra le quali si annoverano:
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