Loading...

Art. 30 del D. Lgs. 81/08 – Modelli di organizzazione e di gestione

Ad oggi nessuna legge impone l’adozione di un SGSSL, tuttavia l’Articolo 30 del D. Lgs. 81/08 – Modelli di organizzazione e di gestione si preoccupa di normare i SGSSL indicando quelli ritenuti conformi (SGSL UNI-INAIL 2001 o ISO 45001) definendone prioritariamente le caratteristiche.

Leggendo quanto riportato nell’articolo 30 del D. Lgs. 81/08, si capisce che se l’Azienda dimostra di aver adottato ed applicato efficacemente un modello di organizzazione e di gestione, questa viene sollevata dalla responsabilità amministrativa in caso di reato presupposto (omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro secondo il D. Lgs 231/2001).

Implementare un sistema SGSSL testimonia concretamente e in modo oggettivo la volontà e lo sforzo organizzativo del datore di lavoro per prevenire in modo efficace gli incidenti sul lavoro.

L’art. 30 inoltre, all’ art. 6, specifica la possibilità di finanziamenti per l’applicazione di sistemi SGSSL.

Art. 30 del D. Lgs. 81/08

  1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
    a. al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
    b. alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
    c. alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
    d. alle attività di sorveglianza sanitaria;
    e. alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
    f. alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
    g. alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
    h. alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.
  2.  Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.
  3.  Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ei poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
  4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
  5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all’articolo 6.
  6. L’adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell’articolo 11.
2022-09-01T12:44:59+00:00